Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti

 

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televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero che violano le norme di cui all'articolo 5 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento degli introiti pubblicitari dell'anno di riferimento. A decorrere dalla scadenza dell'anno di riferimento, tale importo è aumentato degli interessi legali maturati.
      2. Alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero che violano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria equivalente agli incassi derivanti dalla raccolta pubblicitaria effettuata nelle giornate in cui è stata riscontrata la violazione.
      3. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata al cinema.